Tutti i contratti di mutuo, sottoscritti fino al 2 febbraio 2007, per l’acquisto e la ristrutturazione della casa, prevedono l’obbligo per il mutuatario di pagare un compenso alla banca mutuante nel caso decidesse di estinguere anticipatamente il finanziamento.
Le penali, nel tempo, sono state fissate per importi molto differenti: in alcuni periodi sono arrivate anche al 30% del capitale (cosiddetta penale finanziaria), e generalmente sono state comprese tra il 5% e l’1-3% degli ultimi anni.
Il Decreto 7/07 ha previsto la cancellazione della penale di estinzione anticipata per tutti i mutui prima casa sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007.
Con la legge 40/07, è stato previsto che non possono essere applicate penali neanche agli altri mutui siglati dopo il 3 aprile 2007.
Per i mutui accesi prima delle due date le penali esistenti dovevano essere ricondotte ad equità attraverso un accordo tra l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del Codice del consumo.
In sintesi l’accordo raggiunto tra Abi e consumatori prevede:
* Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001: siano essi a tasso fisso, variabile o misto, la nuova penalità massima non può superare lo 0,50%. Se il mutuo è prossimo alla scadenza le penali si riducono fino ad azzerarsi. Nel terz’ultimo anno si paga lo 0,20% e negli ultimi due anni l’estinzione è gratuita. E’ stata decisa inoltre una clausola di salvaguardia che prevede, per quei mutui la cui penale è già oggi al di sotto dello 0,050%, una riduzione dello 0,20% nel caso di tasso fisso e un azzeramento nel caso di tasso variabile.
* Per i mutui stipulati dopo il 1° gennaio 2001: per i mutui a tasso variabile e quelli a tasso misto vengono applicate penali pari allo 0,50%, che scendono allo 0,20% nel terzultimo anno per azzerarsi negli ultimi due anni. Anche a questi finanziamenti viene applicata la clausola di salvaguardia. Per i mutui a tasso fisso la penalità viene ridotta all’1,90%, se l’estinzione anticipata avviene nella prima metà del mutuo, e all’1,50% nella seconda metà. Inoltre anche per questi nel terz’ultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni. Per i soli mutui a tasso fisso accesi dopo il 2000 con una penale pari o superiore all’1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,25%. Per i mutui con penale inferiore all’1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,15% come per tutti i mutui a tasso variabile. Per essere più espliciti: nel caso in cui il contratto di mutuo fosse già all’1,90% viene applicata comunque una riduzione dello 0,25%. Pertanto la penale sarà dell’1,65%.
I benefici devono essere applicati automaticamente e senza alcun costo, neppure di comunicazione, senza cioè che il consumatore ne debba fare esplicita richiesta.
Il protocollo prevede che nel caso di penali, compensi o commissioni aggiuntive, in ogni caso collegate all’estinzione anticipata del mutuo siano comunque applicati gli stessi principi e riconosce la specificità della provincia autonoma di Bolzano.
E’ bene ricordare che la banca erogante può rescindere il contratto per il ritardato pagamento delle rate, se ciò si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive.
Altresì, in caso di rate non pagate (anche una), la banca può segnalare il mutuatario quale “cattivo pagatore” e avviare gli atti giudiziali (precetto) per recuperare il credito.

