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	<title>Notaio Remo Bassetti</title>
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	<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:30:57 +0000</pubDate>
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		<title>Circolare 31E - E il fisco allarga le maglie della prima casa</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Sarà  l’aria di crisi che rende più indulgenti, certo è che con la circolare 31/E del 7 giugno l’Agenzia delle Entrate ha adottato, in materia di normativa per l’acquisto agevolato della prima casa, una serie di interpretazioni favorevoli ai contribuenti. In particolare essa stabilisce che a) Quando viene comprato un box di pertinenza si può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà  l’aria di crisi che rende più indulgenti, certo è che con la circolare 31/E del 7 giugno l’Agenzia delle Entrate ha adottato, in materia di normativa per l’acquisto agevolato della prima casa, una serie di interpretazioni favorevoli ai contribuenti. In particolare essa stabilisce che a) Quando viene comprato un box di pertinenza si può applicare la tariffa agevolata del 3% anche se l’immobile che viene acquistato è stato comprato senza agevolazioni, anteriormente al 1982. Fino ad oggi, invece, l’agevolazione veniva riconosciuta per l’autorimessa soltanto se anche il primo acquisto era stato effettuato con le agevolazioni ( e quindi mai se si trattava di acquisto anteriore al 1982, quando la normativa per l’acquisto della prima casa non era ancora stata introdotta). In linea con questa decisione, è riconosciuto l’acquisto agevolato pure per il box che venga abbinato a un fabbricato abitativo che all’epoca dell’acquisto era allo stato rustico. Questi immobili, sino al 1994, erano esclusi dall’agevolazione; 2) quando si compra un immobile destinato ad essere accorpato alla casa di abitazione, si può godere dell’agevolazione fiscale anche se il primo immobile, quello già posseduto, non era stato comprato con le agevolazioni (per esempio perché all’epoca del primo atto l’acquirente aveva altre case di proprietà). Si ricorda che sino ad oggi l’amministrazione riconosceva le agevolazioni solo se anche il primo alloggio era stato comprato con l’aliquota ridotta. In ogni caso si rammenta che il nuovo bene, risultante dall’accorpamento, non deve rivestire le caratteristiche di bene di lusso; c) il cittadino che, prima dei cinque anni dall’acquisto, vende in Italia l’immobile che ha comprato con le agevolazioni, può evitare la decadenza dalle agevolazioni anche ricomprando all’estero, se lì stabilisce la sua residenza e sempre che sussistano, tra gli stati, strumenti di cooperazione amministrativa per procedere alle relative verifiche. d) Infine la novità più significativa: immaginiamo che l’acquirente agevolato venda la sua abitazione prima che siano trascorsi cinque anni dall’atto notarile. E’ noto che la legge stabilisce la decadenza dalle agevolazioni godute al momento dell’acquisto, a meno che egli non ricompri una nuova casa nel termine di un anno. Ma cosa succede se, dopo avere comprato la prima casa, e durante la titolarità su questa, il soggetto ne compra un’altra come seconda? Ipotizziamo che la casa A, comprata come prima, nel 2007 sia a Torino. Che nel 2008 il signor X compri la casa B sempre nella stessa città, e che nel 2009 venda la casa A. Se la nuova casa C, che dovrebbe rimpiazzare la casa A, si trova pure a Torino il problema nascerebbe perché la legge per l’acquisto della prima casa richiede che chi compra come prima casa non abbia altre abitazioni nello stesso comune. Ma ecco l’interpretazione favorevole dell’Agenzia delle Entrate: una cosa è la legge per acquistare la prima casa, un’altra è la normativa per evitare la decadenza dalle agevolazioni. Quest’ultima non richiede espressamente che il contribuente possegga gli stessi requisiti che gli erano stati necessari per acquistare con l’agevolazione. Quindi, nell’esempio che abbiamo visto, ricomprare la casa C basterà in ogni caso a non decadere dall’imposta ridotta di cui si era beneficiato all’atto di acquistare la casa A. Ultima precisazione: tutto questo non vale relativamente al credito d’imposta. Infatti, in condizioni normali, il nostro signor X, nel momento in cui compra l’immobile C, potrebbe detrarre dall’imposta quanto aveva già pagato allo stato in occasione dell’acquisto di A. Senonchè, la fruibilità del credito d’imposta è subordinata al ricorrere degli stessi requisiti per l’acquisto agevolato, e quindi anche il non essere proprietari di una casa nello stesso comune. Quindi il fatto che il signor X abbia acquistato la casa B non lo danneggia nel salvarsi dalla decadenza ma lo taglia fuori dal credito d’imposta.</p>
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		<title>Atti notarili, planimetrie e intestatari catastali (parte 2)</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[La manovra finanziaria del 31 maggio pone un tassello importante nell’aggiornamento del catasto. Dopo aver seminato il panico per una giornata tra gli operatori giuridici, ed essersi potenzialmente presentata come un nuovo elemento di freno nel già sofferente mercato immobiliare, la normativa, con poche correzioni e letta nell’integrità del suo contesto, sembra sufficientemente coerente e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">La manovra finanziaria del 31 maggio pone un tassello importante nell’aggiornamento del catasto. Dopo aver seminato il panico per una giornata tra gli operatori giuridici, ed essersi potenzialmente presentata come un nuovo elemento di freno nel già sofferente mercato immobiliare, la normativa, con poche correzioni e letta nell’integrità del suo contesto, sembra sufficientemente coerente e rivela un obiettivo chiaro: quello di creare corrispondenza tra le risultanze del catasto e quelle della conservatoria, e riserva ai notai il decisivo compito trainante. Anzi, per dirla tutta, la pubblica amministrazione si sgrava in parte del compito di procedere all’allineamento dei dati (nel senso della corrispondenza tra catasto e conservatoria) e lo delega in outsourcing ai notai.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Facendo una premessa per i meno esperti, diciamo che la conservatoria dei registri immobiliari è l’ufficio da cui risultano tutti i passaggi di proprietà, e quindi quello che certifica la proprietà degli immobili o l’esistenza di altri diritti reali (l’usufrutto, per esempio) sugli stessi. Il catasto è invece l’anagrafe degli immobili: da esso dovremmo conoscere i loro elementi identificativi, leggere il disegno della loro consistenza e trovare il corretto intestatario. Quando l’intestatario è sbagliato non vi è un problema di titolarità dell’immobile (proprio perché la proprietà viene identificata attraverso la conservatoria) ma circola comunque un elemento di inesattezza e confusione. Un tempo, il grande ritardo nell’aggiornamento dei dati era la disdicevole regola. Ora è diventato l’eccezione, grazie alla meccanizzazione, che impone l’effettuazione della voltura (l’intestazione catastale) contestualmente alla trascrizione in conservatoria. La normativa tende a completare l’ammodernamento del sistema, e fa obbligo ai privati di garantire la corrispondenza dei dati ipotecari e catastali. Soprattutto la rende tempestiva in occasione dell’atto di trasferimento. Benchè l’interpretazione del decreto sia ancora ricca di aspetti opinabili (che si spera vengano meglio definiti in sede di conversione del decreto), sembra di poter dire che le correzioni alle inesattezze catastali che prima dovevano essere apportate a seguito dell’atto di trasferimento debbano ora essere anticipata a prima del trasferimento, diventandone in qualche modo una condizione.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Andiamo allora a leggere la normativa che riguarda gli atti notarili. Essa è  contenuta nel comma 14 dell’articolo 19.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">“ All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 sono aggiunti i seguenti commi:</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">1-bis. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">1-ter. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Al comma 16 si precisa che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Dal punto di vista pratico, sembra a questo punto certo che con la definizione di intestatario debba intendersi il titolare dei diritti (è solo nel secondo comma che si parla di “intestario catastale”). Quando dunque si stipulano contestualmente una compravendita e il mutuo che finanzia l’acquisto, la dichiarazione nel mutuo può tranquillamente essere resa dal mutuatario che ha appena acquistato, benchè evidentemente intestario catastale sia ancora il suo venditore.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Non vi è  alcun obbligo di allegazione della planimetria catastale (benchè  sia presumibile che la prassi tenderà ragionevolmente a orientarsi nel senso dell’allegazione).</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Dal punto di vista oggettivo, sembra che la norma riguardi tutti i fabbricati, anche quelli ex rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e i fabbricati urbani non accatastati. Siamo invece fuori dal campo applicativo per i fabbricati non ultimati, per i quali non c’è obbligo di deposito della planimetria catastale.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Per quanto riguarda l’obbligo di preallineamento da parte del notaio, sarà sicuramente possibile la stipula con cui, contestualmente, si crea il presupposto per l’allineamento. Il caso tipico è quello del bene proveniente da una successione, quando con la vendita dell’erede il notaio procede alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità.</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Atti notarili, planimetrie e intestatari catastali</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2010/05/27/atti-notarili-planimetrie-e-intestatari-catastali/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[Una giornata di panico. Per una volta non nei mercati borsistici ma negli studi notarili. Oggi, 27 maggio 2010 si scopre, come un fulmine a ciel sereno, che il decreto di legge sulla manovra finanziaria in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al comma 15 dell’articolo 16, ha aggiunto due commi all’articolo 29 della legge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una giornata di panico. Per una volta non nei mercati borsistici ma negli studi notarili. Oggi, 27 maggio 2010 si scopre, come un fulmine a ciel sereno, che il decreto di legge sulla manovra finanziaria in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al comma 15 dell’articolo 16, ha aggiunto due commi all’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n.52.<br />
Questo il testo: “1. Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini. 1-bis. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. 1-ter. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.<br />
Nulla di rilevante nell’indicazione dei confini o dei dati catastali, che gli atti notarili riportano già normalmente. Le grandi novità sono quella della dichiarazione con cui una parte attesta che la planimetria catastale è conforme allo stato di fatto dell’immobile e quella dell’accertamento, da parte del notaio, della conformità tra risultanze della conservatoria e risultanze del catasto. E il vero problema: da quando va in vigore la norma? Le prime interpretazioni indicano il 1° luglio, ma lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, pur abbracciando questa tesi invita alla prudenza. Dove le parti avessero effettivamente a disposizione le planimetrie, e queste rispondano allo stato di fatto (come di regola dovrebbe essere) l’unica accortezza dei notai consisterà nell’inserimento della clausola. Ma cosa succede se la planimetria non è disponibile o non è aggiornata? E ancora più delicato il secondo punto: non è raro, specie nei vecchi accatastamenti, che un problema nella voltura catastale, non ancora definito, faccia sì che l’intestatario catastale non sia il proprietario. Questa situazione, che prima poteva essere affrontata con calma (anche troppa, visto che alcuni casi si sono incancreniti e perpetuati negli anni), adesso (o dal 1° luglio) rischia di paralizzare la compravendita. In coda a questi aspetti più macroscopici vi sono altrettante questioni non immediatamente trasparenti, come il caso del mutuo contestuale a una compravendita. Siccome il mutuatario non è ancora intestatario catastale dell’immobile in teoria non potrebbe rendere lui la dichiarazione, ma certo non è pensabile che il venditore firmi il mutuo per rendere questa dichiarazione. Come al solito, al di là delle buone intenzioni, si ha la sensazione che le leggi vengano promulgate frettolosamente e senza consultare gli operatori del settore.</p>
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		<title>Abolizione libro soci per le s.r.l.</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilnotaio]]></category>

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		<description><![CDATA[Il libro dei soci delle s.r.l., tradizionale perno di alcuni momenti essenziali nella vita di quelle società, è stato abrogato con la legge 2/2009. La sua funzione essenziale consisteva nel rendere opponibile alla società l’iscrizione del nuovo socio, da inserire a cura dell’amministratore. La procedura era un po’ macchinosa, poiché dopo la cessione di quote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il libro dei soci delle s.r.l., tradizionale perno di alcuni momenti essenziali nella vita di quelle società, è stato abrogato con la <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm">legge 2/2009</a>. La sua funzione essenziale consisteva nel rendere opponibile alla società l’iscrizione del nuovo socio, da inserire a cura dell’amministratore. La procedura era un po’ macchinosa, poiché dopo la cessione di quote avvenuta davanti al notaio questi doveva provvedere all’iscrizione dell’atto nel registro imprese, e successivamente l’amministratore effettuava la trascrizione sul libro. La misura è stata adottata per ragioni di semplificazione, ma in realtà ha portato con sé alcuni problemi, anche perché, con un’inspiegabile sdoppiamento, il testo di legge prevede che, a questo punto, il socio sia tale, nei confronti dei terzi, dopo che il suo acquisto è stato iscritto al registro delle imprese ma, nei confronti della società, possa invece vantare la qualità di socio dal momento in cui la domanda di iscrizione è stata presentata (deposito del titolo presso il registro delle imprese).<br />
Da questo discende il concreto rischio che gli amministratori non sappiano più a chi mandare la convocazione dell’assemblea, con il rischio di invalidità della stessa. In verità, ci sono anche altre questioni, ma non è questa la sede per svilupparle. Alla luce di questa difficoltà, oltre che per un certo abitudinario conservatorismo degli operatori, molti dei primi statuti successivi alla modifica hanno previsto l’istituzione di un “libro soci volontario”, che svolgeva le medesime funzioni di quello prima obbligatorio. Era stato questo pure il suggerimento del Consiglio Nazionale del Notariato, mentre la Circolare Assonime (uno dei commenti più puntuali alla nuova normativa) aveva considerato il libro soci volontario una ridondanza. Ma ecco che la giurisprudenza approccia al problema in maniera ancora più rigorosa: il libro soci non solo non sarebbe più obbligatorio, ma sarebbe addirittura vietato.<br />
Questo ha stabilito il registro delle imprese del Tribunale di Verona, qualificando come inderogabile i nuovi articoli 2740 e seguenti, modificati dalle legge 2/2009. Il Tribunale ha ritenuto che in questo modo si possa attuare la trasparenza dei passaggi nelle partecipazioni sociali. In realtà, il libro soci è integrativo ma non sostitutivo del registro delle imprese, dunque non pare di pregiudizio alla trasparenza. Ma a questo punto è probabilmente il caso di mettere in soffitta il vecchio strumento e introdurre altri tipi di clausole che vengano egualmente incontro alle esigenze delle s.r.l.</p>
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		<title>Attestato di certificazione energetica: obbligo di allegazione</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/10/06/attestato-di-certificazione-energetica-obbligo-di-allegazione/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal primo ottobre, in Piemonte, è tornato l’obbligo di allegare agli atti di trasferimento degli immobili  l’attestato di certificazione energetica. Tale obbligo, previsto per  la prima volta in tutto il territorio nazionale dal D.Lgs 192/05 del 19 agosto 2005, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 311/06 del 29 dicembre 2006, era stato abrogato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal primo ottobre, in Piemonte, è tornato l’obbligo di allegare agli atti di trasferimento degli immobili  l’attestato di certificazione energetica. Tale obbligo, previsto per  la prima volta in tutto il territorio nazionale dal <a href="http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_192-05.pdf">D.Lgs 192/05 del 19 agosto 2005</a>, successivamente modificato ed integrato dal <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06311dl.htm">D.Lgs 311/06 del 29 dicembre 2006</a>, era stato abrogato dalla Legge 6 agosto 2008 n.133, entrata in vigore il 22 agosto 2008, rivive oggi in alcune regioni.<br />
In Piemonte, in particolare, è stato introdotto dalla Legge Regionale n.13/2007 del 28 maggio 2007 e reso effettivo dalle disposizioni attuative regionali approvate dalla Giunta Regionale il 4 agosto 2009. Rispetto alla vecchia normativa nazionale non è prevista la sanzione della nullità dell’atto, mentre è prevista una sanzione amministrativa, da euro 1.000 a euro 10.000, che colpisce il venditore ed è graduata sulla superficie utile dell’edificio.<br />
Non si fa più differenza in considerazione delle date di costruzione e delle metrature: una volta  che si procede a un trasferimento (nonostante la dizione normativa che parla di compravendita, qualsiasi trasferimento) è necessaria l’allegazione. Di più: siccome l’obbligo di dotazione dell’attestazione energetica viene ad esistenza con la fine dei lavori ed è condizione per la concessione  dell’agibilità, si potrebbe pensare che la vendita della casa in costruzione si sottragga all’obbligo.<br />
I primi orientamenti, invece, sembrano decisamente in senso contrario. Anche la casa in costruzione, a meno che non sia ancora allo stato di rustico, viene assorbita dalla  disciplina che regola le formalità dei trasferimenti. Tra i vari, nuovi  problemi da esaminare c’è anche quello relativo all’obbligo di  far precedere l’attestazione energetica della singola unità immobiliare  da quella del fabbricato condominiale del quale essa fa parte. Tale  norma, tuttavia, è rivolta ai certificatori e non ai notai, e non prevede  che all’atto di trasferimento vengano allegati entrambi i certificati. </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Famiglia e successioni: imposte</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/03/14/famiglia-e-successioni-imposte/</link>
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		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[utilitas]]></category>

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		<description><![CDATA[Qui di seguito è riportata  la tabella delle imposte che gli eredi sono tenuti a versare alla competente  Agenzia delle Entrate in caso di morte di un proprio caro.







Impostasuccessione 
Imposta ipotecaria
Imposta catastale


Eredi 
Prima casa
Franchigia sul    valore complessivo dei beni e dei diritti pari a euro1.000.000per ogni erede
Oltre la franchigia 4%
168,00
168,00


coniuge
Altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Qui di seguito è riportata  la tabella delle imposte che gli eredi sono tenuti a versare alla competente  Agenzia delle Entrate in caso di morte di un proprio caro.</span></p>
<p><a name="0_table01"></a></p>
<div>
<table border="2" cellspacing="0" width="374">
<tbody>
<tr valign="top">
<td height="28"></td>
<td></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Imposta</strong></span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>successione </strong></span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Imposta ipotecaria</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Imposta catastale</strong></span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="28"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Eredi </strong></span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Prima casa</span></td>
<td rowspan="3"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Franchigia sul    valore complessivo dei beni e dei diritti pari a euro1.000.000</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">per ogni erede</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Oltre la franchigia 4%</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">168,00</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">168,00</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="28"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">coniuge</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Altri immobili</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">2%</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">1%</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="28"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">parenti    in linea retta</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Altri beni</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">-</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">-</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Qualora gli eredi siano fratelli  o sorelle, o eventuali altri soggetti per rappresentazione, o parenti  sino al quarto grado, o affini, o affini in linea collaterale, le imposte  ipotecarie e catastali sono delineate secondo lo schema sopra riportato,  mentre varia l’imposta di successione. Via via che il legame di parentela  diventa labile, l’importo della franchigia diminuisce mentre aumenta  la percentuale di imposta da applicarsi ( prima 6%, poi 8%).</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Mutui: Estinzione anticipata</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Tutti i contratti di mutuo, sottoscritti fino al 2 febbraio 2007, per l’acquisto e la ristrutturazione della casa, prevedono l’obbligo per il mutuatario di pagare un compenso alla banca mutuante nel caso decidesse di estinguere anticipatamente il finanziamento.
Le penali, nel tempo, sono state fissate per importi molto differenti: in alcuni periodi sono arrivate anche al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti i contratti di mutuo, sottoscritti fino al 2 febbraio 2007, per l’acquisto e la ristrutturazione della casa, prevedono l’obbligo per il mutuatario di pagare un compenso alla banca mutuante nel caso decidesse di estinguere anticipatamente il finanziamento.</p>
<p>Le penali, nel tempo, sono state fissate per importi molto differenti: in alcuni periodi sono arrivate anche al 30% del capitale (cosiddetta penale finanziaria), e generalmente sono state comprese tra il 5% e l’1-3% degli ultimi anni.</p>
<p>Il Decreto 7/07 ha previsto la cancellazione della penale di estinzione anticipata per tutti i mutui prima casa sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007.</p>
<p>Con la legge 40/07, è stato previsto che non possono essere applicate penali neanche agli altri mutui siglati dopo il 3 aprile 2007.</p>
<p>Per i mutui accesi prima delle due date le penali esistenti dovevano essere ricondotte ad equità attraverso un accordo tra l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del Codice del consumo.</p>
<p>In sintesi l’accordo raggiunto tra Abi e consumatori prevede:</p>
<p>* Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001: siano essi a tasso fisso, variabile o misto, la nuova penalità massima non può superare lo 0,50%. Se il mutuo è prossimo alla scadenza le penali si riducono fino ad azzerarsi. Nel terz’ultimo anno si paga lo 0,20% e negli ultimi due anni l’estinzione è gratuita. E’ stata decisa inoltre una clausola di salvaguardia che prevede, per quei mutui la cui penale è già oggi al di sotto dello 0,050%, una riduzione dello 0,20% nel caso di tasso fisso e un azzeramento nel caso di tasso variabile.<br />
* Per i mutui stipulati dopo il 1° gennaio 2001: per i mutui a tasso variabile e quelli a tasso misto vengono applicate penali pari allo 0,50%, che scendono allo 0,20% nel terzultimo anno per azzerarsi negli ultimi due anni. Anche a questi finanziamenti viene applicata la clausola di salvaguardia. Per i mutui a tasso fisso la penalità viene ridotta all’1,90%, se l’estinzione anticipata avviene nella prima metà del mutuo, e all’1,50% nella seconda metà. Inoltre anche per questi nel terz’ultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni. Per i soli mutui a tasso fisso accesi dopo il 2000 con una penale pari o superiore all’1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,25%. Per i mutui con penale inferiore all’1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,15% come per tutti i mutui a tasso variabile. Per essere più espliciti: nel caso in cui il contratto di mutuo fosse già all’1,90% viene applicata comunque una riduzione dello 0,25%. Pertanto la penale sarà dell’1,65%.</p>
<p>I benefici devono essere applicati automaticamente e senza alcun costo, neppure di comunicazione, senza cioè che il consumatore ne debba fare esplicita richiesta.</p>
<p>Il protocollo prevede che nel caso di penali, compensi o commissioni aggiuntive, in ogni caso collegate all’estinzione anticipata del mutuo siano comunque applicati gli stessi principi e riconosce la specificità della provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p>E’ bene ricordare che la banca erogante può rescindere il contratto per il ritardato pagamento delle rate, se ciò si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive.</p>
<p>Altresì, in caso di rate non pagate (anche una), la banca può segnalare il mutuatario quale “cattivo pagatore” e avviare gli atti giudiziali (precetto) per recuperare il credito.</p>
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		<title>Mutui: spese accessorie</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Più volte si è parlato delle spese legate al mutuo e per la loro importanza nell’economia di ogni decisione è opportuno, riepilogare tutti gli oneri cui vanno incontro i mutuatari.
Un calcolo preciso è impossibile, considerato che non esistono dei costi fissi, ma operando su dati medi si possono prevedere:
* Spese di istruttoria, necessarie per dare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Più volte si è parlato delle spese legate al mutuo e per la loro importanza nell’economia di ogni decisione è opportuno, riepilogare tutti gli oneri cui vanno incontro i mutuatari.</p>
<p>Un calcolo preciso è impossibile, considerato che non esistono dei costi fissi, ma operando su dati medi si possono prevedere:</p>
<p>* Spese di istruttoria, necessarie per dare corso alla   p r a t i c a: possono essere fisse o variabili. Le spese fisse hanno limiti inferiori uguali a zero, per mutui di importo limitato, e superiori pari a 1.000 (mille) euro. Quelle variabili sono comprese tra lo 0,10 e lo 0,50% dell’importo mutuato, con punte massime dell’1 per cento.<br />
* Spese per la sottoscrizione del contratto: 14,82 euro a favore dell’Erario.<br />
* Spese di perizia: eseguita dalla banca per stimare il valore dell’abitazione per il quale è richiesto il mutuo. Il costo è compreso tra 100 e 500 euro.</p>
<p>Alcune banche non fanno pagare la perizia, altre consentono al mutuatario di rivolgersi a periti di propria fiducia o accettano l’autocertificazione. La valutazione peritale è la base per calcolare l’ammontare mutuabile.</p>
<p>* Spese notarili: per la parcella del notaio, il cui tariffario prevede una certa proporzionalità al valore dell’iscrizione ipotecaria dell’immobile, di norma il 2 – 2,50% del valore del mutuo.<br />
* Spese per marche da bollo, trascrizione, volture catastali, tassa archivio notarile: di norma sono corrisposte al notaio che provvede a tutte le incombenze. Tali spese variano da 2.000 a 4.000 euro per un mutuo di importo medio.<br />
* Imposta sostitutiva: pari allo 0,25% del valore dichiarato dell’immobile (adibito a prima casa), nel caso di mutuo concesso da una banca; sul valore dell’ipoteca, nel caso di mutuo erogato da società finanziarie specializzate. L’imposta sale al 2% se si acquista una seconda casa.<br />
* Spese di incasso delle singole rate di ammortamento: comprese tra 1 e 5 euro a rata.<br />
* Spese di tenuta conto corrente: per scelta del mutuatario o per richiesta della banca. Il mutuo può essere legato all’apertura di un conto corrente bancario. I costi del conto corrente, utilizzato anche per la normale operatività, sono mediamente compresi tra 170 e 500 euro annui.<br />
* Spese assicurative: per l’accensione di una polizza rischio incendio sull’immobile dato in garanzia. Possono essere una tantum o suddivise su ogni singola rata. L’ammontare non è inferiore a 1.000 euro.</p>
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		<title>Mutui: i tassi di interesse</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Il tasso fisso è, in genere, consigliabile quando:
- si vuole conoscere sin dalla stipula gli importi delle rate, che rimarranno costanti per tutta la durata del mutuo;
- si vuole conoscere l’ammontare complessivo del debito contratto;
- si può contare su un reddito costante;
- si prevede un’inflazione in crescita.
Il tasso variabile è consigliabile:
- a chi è più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il tasso fisso è, in genere, consigliabile quando:</strong></p>
<p>- si vuole conoscere sin dalla stipula gli importi delle rate, che rimarranno costanti per tutta la durata del mutuo;</p>
<p>- si vuole conoscere l’ammontare complessivo del debito contratto;</p>
<p>- si può contare su un reddito costante;</p>
<p>- si prevede un’inflazione in crescita.</p>
<p><strong>Il tasso variabile è consigliabile:</strong></p>
<p>- a chi è più propenso ad accollarsi, oltre all’ammontare complessivo del mutuo, anche il rischio di un possibile aumento a fronte di un’altrettanto possibile diminuzione;</p>
<p>- a chi ha un reddito medio-altro;</p>
<p>- quando si prevede un calo dell’inflazione.</p>
<p><strong>Il tasso misto è consigliabile:</strong></p>
<p>- a chi sottoscrive un mutuo in un periodo di particolare incertezza;</p>
<p>- a chi preferisce non prendere subito una decisione definitiva sul tasso;</p>
<p>- a chi è abbastanza esperto da poter adattare il tasso del mutuo alle future condizioni del mercato.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Imposte</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[utilitas]]></category>

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		<description><![CDATA[
Quando si acquista un immobile, l’acquirente deve pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali o l’IVA. Il regime impositivo da applicarsi varia in base alla natura dell’immobile e alla natura del soggetto acquirente.



VENDITORE


ACQUIRENTE


IVA


IMPOSTA DI REGISTRO


IMPOSTE IPOTECARIE CATASTALI




Impresa costruttrice o ristrutturatrice
prima dell&#8217;ultimazione dei lavori o entro quattro anni   dall&#8217;ultimazione 


Persona fisica


4% se prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Quando si acquista un immobile, l’acquirente deve pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali o l’IVA. Il regime impositivo da applicarsi varia in base alla natura dell’immobile e alla natura del soggetto acquirente.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="98" valign="top">
<h5>VENDITORE</h5>
</td>
<td width="98" valign="top">
<h5>ACQUIRENTE</h5>
</td>
<td width="98" valign="top">
<h5>IVA</h5>
</td>
<td width="98" valign="top">
<h5>IMPOSTA DI REGISTRO</h5>
</td>
<td width="98" valign="top">
<h5>IMPOSTE IPOTECARIE CATASTALI</h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="98" valign="top">
<p>Impresa costruttrice o ristrutturatrice<br />
prima dell&rsquo;ultimazione dei lavori o entro quattro anni   dall&rsquo;ultimazione </p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>Persona fisica</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>4% se prima casa<br />
10% se seconda casa</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>168</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>168<br />
168</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="98" valign="top">
<p>Impresa costruttrice o ristrutturatrice<br />
prima dell&rsquo;ultimazione dei lavori o oltre i&nbsp; quattro anni dall&rsquo;ultimazione</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>Persona fisica</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>Esente</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>3% se prima casa<br />
7% se seconda casa</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>168+168 se prima casa<br />
2%+1% se seconda casa</p>
</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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