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	<title>Notaio Remo Bassetti</title>
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	<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:08:39 +0000</pubDate>
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		<title>Abolizione libro soci per le s.r.l.</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilnotaio]]></category>

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		<description><![CDATA[Il libro dei soci delle s.r.l., tradizionale perno di alcuni momenti essenziali nella vita di quelle società, è stato abrogato con la legge 2/2009. La sua funzione essenziale consisteva nel rendere opponibile alla società l’iscrizione del nuovo socio, da inserire a cura dell’amministratore. La procedura era un po’ macchinosa, poiché dopo la cessione di quote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il libro dei soci delle s.r.l., tradizionale perno di alcuni momenti essenziali nella vita di quelle società, è stato abrogato con la <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm">legge 2/2009</a>. La sua funzione essenziale consisteva nel rendere opponibile alla società l’iscrizione del nuovo socio, da inserire a cura dell’amministratore. La procedura era un po’ macchinosa, poiché dopo la cessione di quote avvenuta davanti al notaio questi doveva provvedere all’iscrizione dell’atto nel registro imprese, e successivamente l’amministratore effettuava la trascrizione sul libro. La misura è stata adottata per ragioni di semplificazione, ma in realtà ha portato con sé alcuni problemi, anche perché, con un’inspiegabile sdoppiamento, il testo di legge prevede che, a questo punto, il socio sia tale, nei confronti dei terzi, dopo che il suo acquisto è stato iscritto al registro delle imprese ma, nei confronti della società, possa invece vantare la qualità di socio dal momento in cui la domanda di iscrizione è stata presentata (deposito del titolo presso il registro delle imprese).<br />
Da questo discende il concreto rischio che gli amministratori non sappiano più a chi mandare la convocazione dell’assemblea, con il rischio di invalidità della stessa. In verità, ci sono anche altre questioni, ma non è questa la sede per svilupparle. Alla luce di questa difficoltà, oltre che per un certo abitudinario conservatorismo degli operatori, molti dei primi statuti successivi alla modifica hanno previsto l’istituzione di un “libro soci volontario”, che svolgeva le medesime funzioni di quello prima obbligatorio. Era stato questo pure il suggerimento del Consiglio Nazionale del Notariato, mentre la Circolare Assonime (uno dei commenti più puntuali alla nuova normativa) aveva considerato il libro soci volontario una ridondanza. Ma ecco che la giurisprudenza approccia al problema in maniera ancora più rigorosa: il libro soci non solo non sarebbe più obbligatorio, ma sarebbe addirittura vietato.<br />
Questo ha stabilito il registro delle imprese del Tribunale di Verona, qualificando come inderogabile i nuovi articoli 2740 e seguenti, modificati dalle legge 2/2009. Il Tribunale ha ritenuto che in questo modo si possa attuare la trasparenza dei passaggi nelle partecipazioni sociali. In realtà, il libro soci è integrativo ma non sostitutivo del registro delle imprese, dunque non pare di pregiudizio alla trasparenza. Ma a questo punto è probabilmente il caso di mettere in soffitta il vecchio strumento e introdurre altri tipi di clausole che vengano egualmente incontro alle esigenze delle s.r.l.</p>
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		<title>Attestato di certificazione energetica: obbligo di allegazione</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal primo ottobre, in Piemonte, è tornato l’obbligo di allegare agli atti di trasferimento degli immobili  l’attestato di certificazione energetica. Tale obbligo, previsto per  la prima volta in tutto il territorio nazionale dal D.Lgs 192/05 del 19 agosto 2005, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 311/06 del 29 dicembre 2006, era stato abrogato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal primo ottobre, in Piemonte, è tornato l’obbligo di allegare agli atti di trasferimento degli immobili  l’attestato di certificazione energetica. Tale obbligo, previsto per  la prima volta in tutto il territorio nazionale dal <a href="http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_192-05.pdf">D.Lgs 192/05 del 19 agosto 2005</a>, successivamente modificato ed integrato dal <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06311dl.htm">D.Lgs 311/06 del 29 dicembre 2006</a>, era stato abrogato dalla Legge 6 agosto 2008 n.133, entrata in vigore il 22 agosto 2008, rivive oggi in alcune regioni.<br />
In Piemonte, in particolare, è stato introdotto dalla Legge Regionale n.13/2007 del 28 maggio 2007 e reso effettivo dalle disposizioni attuative regionali approvate dalla Giunta Regionale il 4 agosto 2009. Rispetto alla vecchia normativa nazionale non è prevista la sanzione della nullità dell’atto, mentre è prevista una sanzione amministrativa, da euro 1.000 a euro 10.000, che colpisce il venditore ed è graduata sulla superficie utile dell’edificio.<br />
Non si fa più differenza in considerazione delle date di costruzione e delle metrature: una volta  che si procede a un trasferimento (nonostante la dizione normativa che parla di compravendita, qualsiasi trasferimento) è necessaria l’allegazione. Di più: siccome l’obbligo di dotazione dell’attestazione energetica viene ad esistenza con la fine dei lavori ed è condizione per la concessione  dell’agibilità, si potrebbe pensare che la vendita della casa in costruzione si sottragga all’obbligo.<br />
I primi orientamenti, invece, sembrano decisamente in senso contrario. Anche la casa in costruzione, a meno che non sia ancora allo stato di rustico, viene assorbita dalla  disciplina che regola le formalità dei trasferimenti. Tra i vari, nuovi  problemi da esaminare c’è anche quello relativo all’obbligo di  far precedere l’attestazione energetica della singola unità immobiliare  da quella del fabbricato condominiale del quale essa fa parte. Tale  norma, tuttavia, è rivolta ai certificatori e non ai notai, e non prevede  che all’atto di trasferimento vengano allegati entrambi i certificati. </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Famiglia e successioni: imposte</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/03/14/famiglia-e-successioni-imposte/</link>
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		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[utilitas]]></category>

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		<description><![CDATA[Qui di seguito è riportata  la tabella delle imposte che gli eredi sono tenuti a versare alla competente  Agenzia delle Entrate in caso di morte di un proprio caro.







Impostasuccessione 
Imposta ipotecaria
Imposta catastale


Eredi 
Prima casa
Franchigia sul    valore complessivo dei beni e dei diritti pari a euro1.000.000per ogni erede
Oltre la franchigia 4%
168,00
168,00


coniuge
Altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Qui di seguito è riportata  la tabella delle imposte che gli eredi sono tenuti a versare alla competente  Agenzia delle Entrate in caso di morte di un proprio caro.</span></p>
<p><a name="0_table01"></a></p>
<div>
<table border="2" cellspacing="0" width="374">
<tbody>
<tr valign="top">
<td height="28"></td>
<td></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Imposta</strong></span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>successione </strong></span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Imposta ipotecaria</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Imposta catastale</strong></span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="28"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Eredi </strong></span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Prima casa</span></td>
<td rowspan="3"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Franchigia sul    valore complessivo dei beni e dei diritti pari a euro1.000.000</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">per ogni erede</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Oltre la franchigia 4%</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">168,00</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">168,00</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="28"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">coniuge</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Altri immobili</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">2%</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">1%</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="28"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">parenti    in linea retta</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Altri beni</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">-</span></td>
<td><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">-</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Qualora gli eredi siano fratelli  o sorelle, o eventuali altri soggetti per rappresentazione, o parenti  sino al quarto grado, o affini, o affini in linea collaterale, le imposte  ipotecarie e catastali sono delineate secondo lo schema sopra riportato,  mentre varia l’imposta di successione. Via via che il legame di parentela  diventa labile, l’importo della franchigia diminuisce mentre aumenta  la percentuale di imposta da applicarsi ( prima 6%, poi 8%).</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Mutui: Estinzione anticipata</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/27/mutui-estinzione-anticipata/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[utilitas]]></category>

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		<description><![CDATA[Tutti i contratti di mutuo, sottoscritti fino al 2 febbraio 2007, per l’acquisto e la ristrutturazione della casa, prevedono l’obbligo per il mutuatario di pagare un compenso alla banca mutuante nel caso decidesse di estinguere anticipatamente il finanziamento.
Le penali, nel tempo, sono state fissate per importi molto differenti: in alcuni periodi sono arrivate anche al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti i contratti di mutuo, sottoscritti fino al 2 febbraio 2007, per l’acquisto e la ristrutturazione della casa, prevedono l’obbligo per il mutuatario di pagare un compenso alla banca mutuante nel caso decidesse di estinguere anticipatamente il finanziamento.</p>
<p>Le penali, nel tempo, sono state fissate per importi molto differenti: in alcuni periodi sono arrivate anche al 30% del capitale (cosiddetta penale finanziaria), e generalmente sono state comprese tra il 5% e l’1-3% degli ultimi anni.</p>
<p>Il Decreto 7/07 ha previsto la cancellazione della penale di estinzione anticipata per tutti i mutui prima casa sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007.</p>
<p>Con la legge 40/07, è stato previsto che non possono essere applicate penali neanche agli altri mutui siglati dopo il 3 aprile 2007.</p>
<p>Per i mutui accesi prima delle due date le penali esistenti dovevano essere ricondotte ad equità attraverso un accordo tra l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del Codice del consumo.</p>
<p>In sintesi l’accordo raggiunto tra Abi e consumatori prevede:</p>
<p>* Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001: siano essi a tasso fisso, variabile o misto, la nuova penalità massima non può superare lo 0,50%. Se il mutuo è prossimo alla scadenza le penali si riducono fino ad azzerarsi. Nel terz’ultimo anno si paga lo 0,20% e negli ultimi due anni l’estinzione è gratuita. E’ stata decisa inoltre una clausola di salvaguardia che prevede, per quei mutui la cui penale è già oggi al di sotto dello 0,050%, una riduzione dello 0,20% nel caso di tasso fisso e un azzeramento nel caso di tasso variabile.<br />
* Per i mutui stipulati dopo il 1° gennaio 2001: per i mutui a tasso variabile e quelli a tasso misto vengono applicate penali pari allo 0,50%, che scendono allo 0,20% nel terzultimo anno per azzerarsi negli ultimi due anni. Anche a questi finanziamenti viene applicata la clausola di salvaguardia. Per i mutui a tasso fisso la penalità viene ridotta all’1,90%, se l’estinzione anticipata avviene nella prima metà del mutuo, e all’1,50% nella seconda metà. Inoltre anche per questi nel terz’ultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni. Per i soli mutui a tasso fisso accesi dopo il 2000 con una penale pari o superiore all’1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,25%. Per i mutui con penale inferiore all’1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,15% come per tutti i mutui a tasso variabile. Per essere più espliciti: nel caso in cui il contratto di mutuo fosse già all’1,90% viene applicata comunque una riduzione dello 0,25%. Pertanto la penale sarà dell’1,65%.</p>
<p>I benefici devono essere applicati automaticamente e senza alcun costo, neppure di comunicazione, senza cioè che il consumatore ne debba fare esplicita richiesta.</p>
<p>Il protocollo prevede che nel caso di penali, compensi o commissioni aggiuntive, in ogni caso collegate all’estinzione anticipata del mutuo siano comunque applicati gli stessi principi e riconosce la specificità della provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p>E’ bene ricordare che la banca erogante può rescindere il contratto per il ritardato pagamento delle rate, se ciò si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive.</p>
<p>Altresì, in caso di rate non pagate (anche una), la banca può segnalare il mutuatario quale “cattivo pagatore” e avviare gli atti giudiziali (precetto) per recuperare il credito.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Mutui: spese accessorie</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/27/mutui-spese-accessorie/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[utilitas]]></category>

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		<description><![CDATA[Più volte si è parlato delle spese legate al mutuo e per la loro importanza nell’economia di ogni decisione è opportuno, riepilogare tutti gli oneri cui vanno incontro i mutuatari.
Un calcolo preciso è impossibile, considerato che non esistono dei costi fissi, ma operando su dati medi si possono prevedere:
* Spese di istruttoria, necessarie per dare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Più volte si è parlato delle spese legate al mutuo e per la loro importanza nell’economia di ogni decisione è opportuno, riepilogare tutti gli oneri cui vanno incontro i mutuatari.</p>
<p>Un calcolo preciso è impossibile, considerato che non esistono dei costi fissi, ma operando su dati medi si possono prevedere:</p>
<p>* Spese di istruttoria, necessarie per dare corso alla   p r a t i c a: possono essere fisse o variabili. Le spese fisse hanno limiti inferiori uguali a zero, per mutui di importo limitato, e superiori pari a 1.000 (mille) euro. Quelle variabili sono comprese tra lo 0,10 e lo 0,50% dell’importo mutuato, con punte massime dell’1 per cento.<br />
* Spese per la sottoscrizione del contratto: 14,82 euro a favore dell’Erario.<br />
* Spese di perizia: eseguita dalla banca per stimare il valore dell’abitazione per il quale è richiesto il mutuo. Il costo è compreso tra 100 e 500 euro.</p>
<p>Alcune banche non fanno pagare la perizia, altre consentono al mutuatario di rivolgersi a periti di propria fiducia o accettano l’autocertificazione. La valutazione peritale è la base per calcolare l’ammontare mutuabile.</p>
<p>* Spese notarili: per la parcella del notaio, il cui tariffario prevede una certa proporzionalità al valore dell’iscrizione ipotecaria dell’immobile, di norma il 2 – 2,50% del valore del mutuo.<br />
* Spese per marche da bollo, trascrizione, volture catastali, tassa archivio notarile: di norma sono corrisposte al notaio che provvede a tutte le incombenze. Tali spese variano da 2.000 a 4.000 euro per un mutuo di importo medio.<br />
* Imposta sostitutiva: pari allo 0,25% del valore dichiarato dell’immobile (adibito a prima casa), nel caso di mutuo concesso da una banca; sul valore dell’ipoteca, nel caso di mutuo erogato da società finanziarie specializzate. L’imposta sale al 2% se si acquista una seconda casa.<br />
* Spese di incasso delle singole rate di ammortamento: comprese tra 1 e 5 euro a rata.<br />
* Spese di tenuta conto corrente: per scelta del mutuatario o per richiesta della banca. Il mutuo può essere legato all’apertura di un conto corrente bancario. I costi del conto corrente, utilizzato anche per la normale operatività, sono mediamente compresi tra 170 e 500 euro annui.<br />
* Spese assicurative: per l’accensione di una polizza rischio incendio sull’immobile dato in garanzia. Possono essere una tantum o suddivise su ogni singola rata. L’ammontare non è inferiore a 1.000 euro.</p>
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		<item>
		<title>Mutui: i tassi di interesse</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/27/mutui-i-tassi-di-interesse/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[utilitas]]></category>

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		<description><![CDATA[Il tasso fisso è, in genere, consigliabile quando:
- si vuole conoscere sin dalla stipula gli importi delle rate, che rimarranno costanti per tutta la durata del mutuo;
- si vuole conoscere l’ammontare complessivo del debito contratto;
- si può contare su un reddito costante;
- si prevede un’inflazione in crescita.
Il tasso variabile è consigliabile:
- a chi è più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il tasso fisso è, in genere, consigliabile quando:</strong></p>
<p>- si vuole conoscere sin dalla stipula gli importi delle rate, che rimarranno costanti per tutta la durata del mutuo;</p>
<p>- si vuole conoscere l’ammontare complessivo del debito contratto;</p>
<p>- si può contare su un reddito costante;</p>
<p>- si prevede un’inflazione in crescita.</p>
<p><strong>Il tasso variabile è consigliabile:</strong></p>
<p>- a chi è più propenso ad accollarsi, oltre all’ammontare complessivo del mutuo, anche il rischio di un possibile aumento a fronte di un’altrettanto possibile diminuzione;</p>
<p>- a chi ha un reddito medio-altro;</p>
<p>- quando si prevede un calo dell’inflazione.</p>
<p><strong>Il tasso misto è consigliabile:</strong></p>
<p>- a chi sottoscrive un mutuo in un periodo di particolare incertezza;</p>
<p>- a chi preferisce non prendere subito una decisione definitiva sul tasso;</p>
<p>- a chi è abbastanza esperto da poter adattare il tasso del mutuo alle future condizioni del mercato.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Imposte</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/27/imposte/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[utilitas]]></category>

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		<description><![CDATA[
Quando si acquista un immobile, l’acquirente deve pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali o l’IVA. Il regime impositivo da applicarsi varia in base alla natura dell’immobile e alla natura del soggetto acquirente.



VENDITORE


ACQUIRENTE


IVA


IMPOSTA DI REGISTRO


IMPOSTE IPOTECARIE CATASTALI




Impresa costruttrice o ristrutturatrice
prima dell&#8217;ultimazione dei lavori o entro quattro anni   dall&#8217;ultimazione 


Persona fisica


4% se prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Quando si acquista un immobile, l’acquirente deve pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali o l’IVA. Il regime impositivo da applicarsi varia in base alla natura dell’immobile e alla natura del soggetto acquirente.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="98" valign="top">
<h5>VENDITORE</h5>
</td>
<td width="98" valign="top">
<h5>ACQUIRENTE</h5>
</td>
<td width="98" valign="top">
<h5>IVA</h5>
</td>
<td width="98" valign="top">
<h5>IMPOSTA DI REGISTRO</h5>
</td>
<td width="98" valign="top">
<h5>IMPOSTE IPOTECARIE CATASTALI</h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="98" valign="top">
<p>Impresa costruttrice o ristrutturatrice<br />
prima dell&rsquo;ultimazione dei lavori o entro quattro anni   dall&rsquo;ultimazione </p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>Persona fisica</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>4% se prima casa<br />
10% se seconda casa</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>168</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>168<br />
168</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="98" valign="top">
<p>Impresa costruttrice o ristrutturatrice<br />
prima dell&rsquo;ultimazione dei lavori o oltre i&nbsp; quattro anni dall&rsquo;ultimazione</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>Persona fisica</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>Esente</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>3% se prima casa<br />
7% se seconda casa</p>
</td>
<td width="98" valign="top">
<p>168+168 se prima casa<br />
2%+1% se seconda casa</p>
</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/27/imposte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuda proprietà</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/26/nuda-proprieta/</link>
		<comments>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/26/nuda-proprieta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[utilitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioremobassetti.com/nrb/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Qui di seguito è riportata la tabella delle percentuali per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà.




Età usufruttuario


Valore usufrutto


Valore nuda proprietà




Da 0 a 20

95,25%

4,75%


Da 31 a 30
90,00%
10,00%


Da 31 a 40
84,75%
15,25%


Da 41 a 45
79,50%
20,50%


Da 46 a 50
74,25%
25,75%


Da 51 a 53
69,00%
31,00%


Da 54 a 56
63,75%
36,25%


Da 57 a 60
58,50%
41,50%


Da 61 a 63
53,25%
46,755


Da 64 a 66
48,00%
52,00%


Da 67 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui di seguito è riportata la tabella delle percentuali per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="63" valign="top">
<h5>Età usufruttuario</h5>
</td>
<td width="163" valign="top">
<h5>Valore usufrutto</h5>
</td>
<td width="163" valign="top">
<h5>Valore nuda proprietà</h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">
<p>Da 0 a 20</td>
<td width="163" valign="top">
<p>95,25%</td>
<td width="163" valign="top">
<p>4,75%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 31 a 30</td>
<td width="163" valign="top">90,00%</td>
<td width="163" valign="top">10,00%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 31 a 40</td>
<td width="163" valign="top">84,75%</td>
<td width="163" valign="top">15,25%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 41 a 45</td>
<td width="163" valign="top">79,50%</td>
<td width="163" valign="top">20,50%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 46 a 50</td>
<td width="163" valign="top">74,25%</td>
<td width="163" valign="top">25,75%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 51 a 53</td>
<td width="163" valign="top">69,00%</td>
<td width="163" valign="top">31,00%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 54 a 56</td>
<td width="163" valign="top">63,75%</td>
<td width="163" valign="top">36,25%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 57 a 60</td>
<td width="163" valign="top">58,50%</td>
<td width="163" valign="top">41,50%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 61 a 63</td>
<td width="163" valign="top">53,25%</td>
<td width="163" valign="top">46,755</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 64 a 66</td>
<td width="163" valign="top">48,00%</td>
<td width="163" valign="top">52,00%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 67 a 69</td>
<td width="163" valign="top">42,75%</td>
<td width="163" valign="top">57,25%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 70 a 72</td>
<td width="163" valign="top">37,50%</td>
<td width="163" valign="top">62,50%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 73 a 75</td>
<td width="163" valign="top">32,25%</td>
<td width="163" valign="top">67,75%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 76 a 78</td>
<td width="163" valign="top">27,00%</td>
<td width="163" valign="top">73,00%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 79 a 82</td>
<td width="163" valign="top">21,75%</td>
<td width="163" valign="top">78,25%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 83 a 86</td>
<td width="163" valign="top">16,50%</td>
<td width="163" valign="top">83,50%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 87 a 92</td>
<td width="163" valign="top">11,25%</td>
<td width="163" valign="top">88,75%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Da 93 a 99</td>
<td width="163" valign="top">6,00%</td>
<td width="163" valign="top">94,00%</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Oltre</td>
<td width="163" valign="top">Non previsto</td>
<td width="163" valign="top">Non previsto</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(le percentuali sopra riportate variano in base all’età dell’usufruttuario)</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Classificazione fabbricati</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/26/classificazione-fabbricati/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[utilitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioremobassetti.com/nrb/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Qui di seguito è riportata la classificazione delle principali unità immobiliari urbane. Ad ogni categoria catastale corrisponde una determinata tipologia di immobile.




CATEGORIA


DESTINAZIONE
DELL’IMMOBILE




A/1

Abitazioni di tipo signorile



A/2

Abitazioni di tipo civile



A/3

Abitazioni di tipo economico



A/4

Abitazioni di tipo popolare



A/5

Abitazioni di tipo ultrapopolare



A/6

Abitazioni di tipo rurale



A/7

Abitazioni in villini



A/8

Abitazioni in ville



A/9

Castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici



A/10

Uffici e studi privati



A/11

Abitazioni ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui di seguito è riportata la classificazione delle principali unità immobiliari urbane. Ad ogni categoria catastale corrisponde una determinata tipologia di immobile.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<h5>CATEGORIA</h5>
</td>
<td width="90" valign="top">
<h5>DESTINAZIONE<br />
DELL’IMMOBILE</h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/1</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Abitazioni di tipo signorile</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/2</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Abitazioni di tipo civile</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/3</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Abitazioni di tipo economico</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/4</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Abitazioni di tipo popolare</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/5</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Abitazioni di tipo ultrapopolare</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/6</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Abitazioni di tipo rurale</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/7</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Abitazioni in villini</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/8</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Abitazioni in ville</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/9</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/10</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Uffici e studi privati</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">A/11</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">C/1</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Negozi e botteghe</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">C/2</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Magazzini e locali di deposito</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">C/3</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Laboratori per arti e mestieri</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">C/4</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Fabbricati e locali per esercizi sportivi</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">C/5</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Stabilimenti balneari</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">C/6</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Autorimesse</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">C/7</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Tettoie chiuse ed aperte</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">D/1</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Opifici</td>
</tr>
<tr>
<td width="44" valign="top">
<p align="center">D/2</p>
</td>
<td width="90" valign="top">Alberghi e Pensioni</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>In base alla categoria catastale, si individua il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita catastale, allo scopo di calcolarne il valore catastale complessivo. Tutte le categorie corrispondenti alle abitazioni sono da moltiplicarsi per 115,50, come prima casa. Le categorie C/1 si moltiplicano per 42,84. Le categorie A/10 e D si moltiplicano per 63. Per le altre e le abitazioni come seconda casa per 126.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Esegui un bonifico</title>
		<link>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/26/esegui-un-bonifico/</link>
		<comments>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/26/esegui-un-bonifico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[areaclienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioremobassetti.com/nrb/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Per eseguire un bonifico, intestare il pagamento a:
[...]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per eseguire un bonifico, intestare il pagamento a:</p>
<p>[...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notaioremobassetti.com/index.php/2009/02/26/esegui-un-bonifico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
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